Processo Acquarena: così Mirco Ragazzi ingannò il Comune di Rimini
28 Giugno 2023 / Redazione
Lo scorso 4 aprile era giunte le sentenze di primo grado per le indagini sulla piscina davanti al Palacongressi di Rimini (mai realizzata per fallimento e non solo della cordata che la doveva realizzare) e del Tecnopolo.
Per il filone dell’inchiesta Acquarena il tribunale ha condannato per turbativa d’asta e falso ideologico: Mirco Ragazzi il “facilitatore” modenese, Stefano Guicciardi vice Direttore della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Maurizio Canini rappresentante durante la gara pubblica del raggruppamento facente capo alia Axia a un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa.
Ragazzi, Guicciardi e Canini dovranno risarcire anche il Comune di Rimini per il danno provocato. L’ammontare del risarcimento sarà deciso in sede civile.
Un successo del Comune di Rimini che si era costituto parte civile con l’avvocato Maurizio Ghinelli.
Ora sono arrivate anche le motivazioni della sentenza scritte dalla dott.ssa Ersilia Agnello come giudice monocratico del procedimento penale.
Un dispositivo di 74 pagine dove vengono ricostruiti sia tutta l’indagine della procura che il dibattimento processuale.
Va detto in via preliminare che tutto inizia, come confermato nella deposizione del Lgt. Riccardo Pecci della guardia di Finanza, a“seguito di un esposto presentato dall’assessore del Comune di Rimini Biagini in relazione a condotte poco limpide attribuite a RAGAZZI. Ha seguito di quell’esposto “erano state disposte intercettazioni a carico del predetto imputato presso le due utenze telefoniche e l’automobile allo stesso in uso, istallando peraltro un dispositivo GPS”.
L’ipotesi “accusatoria in considerazione della quale era stata avvista l’attività di indagine, originata dall’esposto dell’assessore comunale Biagini, aveva ad oggetto la realizzazione da parte MIRCO RAGAZZI di condotte fraudolente volte ad influenzare la formulazione dei bandi di gara ovvero le “modalità di scelta del contraente”, facendosi peraltro espresso riferimento alla procedura “Acqua Arena”.
Le indagini secondo i giudici sono state condotte in modo approfondito e tutte le intercettazioni telefoniche hanno “la piena utilizzabilità nel presente procedimento ai fini dell’accertamento dei reati in esame. Sussistendone tutti i presupposti di legge, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali sul punto.” La difesa degli imputati aveva insistito sulla non utilizzabilità delle intercettazioni per vizi di forma. Diversa l’opinione della giudice del Tribunale.
La giudice ha ritenuto che la produzione della documentazione falsa relativa alle garanzie bancarie richieste dal bando del Comune di Rimini siano state fondamentali per trarre in inganno la commissione comunale che doveva esaminare le proposte arrivate. Infatti la documentazione falsa aveva fatto sì che la “Commissione di Gara formasse dei verbali di gara — da qualificarsi come atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 c.c. — ideologicamente falsi, in quanto attestanti la presentazione, da parte dell’ATI facente capo ad AXIA S.r.l., di documentazione comprovante il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nella redazione del PEF e nella procedura di redazione dell’offerta, dichiarando pertanto sussistenti i requisiti economici richiesti in capo alla concorrente in esame per la partecipazione alla procedura di gara, provvedendo quindi all’aggiudicazione della concessione. La condotta descritta, consistita nella presentazione di documentazione falsa volta ad attestare la sussistenza di requisiti non posseduti dalla concorrente, integra altresì il mezzo fraudolento attraverso il quale i soggetti agenti per contro di AXIA S.r.l. avevano fatto si che l’ATI alla stessa facente capo si aggiudicasse, in via provvisoria e poi definitiva, la concessione per la realizzazione e gestione dell’impianto natatorio denominato “Acqua Arena”.
Continuano i giudici del tribunale: “La condotta realizzata ha comportato una indubbia alterazione dell’andamento della procedura di gara, avendo condotto all’aggiudicazione della concessione ad un’impresa che non disponeva dei requisiti economico-finanziari necessari a garantire la corretta esecuzione del contratto — circostanza peraltro appalesatasi dall’avvio di una procedura concorsuale a carico di AXTA S.r.l. a pochi mesi di distanza dal termine della procedura di gara — in luogo dell’esclusione della concorrente, che sarebbe conseguita alla mancata produzione del documento falsificato”.
Fondamentale il ruolo di Mirco Ragazzi che “deve dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato per i reati ascritti. Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale svolta hanno consentito di accertare in modo incontrovertibile come questi sia stato coinvolto in tutta la vicenda in esame, gestendo l’intera procedura di soccorso istruttorio, mantenendo i contatti con i vari soggetti implicati a vario titolo nei fatti occorsi e materialmente realizzando le condotte centrali di cui all’imputazione”
In un prossimo articolo le motivazioni della sentenza per la vicenda Tecnopolo.