Home___primopianoIl Tar riconosce al Coordinamento Nazionale Mare Libero (Co.Na.Ma.L.) la legittimazione ad agire per la tutela dei beni demaniali marittimi

Importante riconoscimento per l'associazione guidata da Roberto Biagini


Il Tar riconosce al Coordinamento Nazionale Mare Libero (Co.Na.Ma.L.) la legittimazione ad agire per la tutela dei beni demaniali marittimi


15 Luglio 2023 / Redazione

Importante riconoscimento “processuale” attribuito al Coordinamento Nazionale Mare Libero da parte del Tar Campania (Napoli) il quale ha riconosciuto la sua “legittimazione ad agire in giudizio” per impugnare (con esito positivo in quanto il ricorso è stato accolato) un’ordinanza emessa dall’ Autorità Portuale di Napoli che “disponeva da ottobre a giugno la chiusura del varco alla spiaggia libera di Donn’Anna a Posillipo”.

Il Co.Na.Mal., il cui presidente in carica è l’avv. Roberto Biagini, ex assessore del Comune di Rimini nelle giunte Ravaioli e Gnassi, insieme a Legambiente e ad alcuni attivisti partenopei si era rivolto al tribunale amministrativo, come ha precisato l’ avv. dall’ avv. Bruno de Maria che li ha assistiti in giudizio,  con l’ intento di ‘denunciare le difficoltà e gli ostacoli che si frappongono ad un accesso davvero libero e gratuito per tutti al tratto balneabile del litorale di Napoli’ e di sindacare ‘le modalità di gestione del varco di accesso alla spiaggia pubblica del litorale di Posillipo compresa tra Palazzo Donn’Anna e lo stabilimento balneare denominato “Bagno Ideal”‘.

Se per Legambiente, individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e attualmente iscritta (anche nelle sue articolazioni territoriali) nel Registro Unico Nazionale del Terzo, non esistevano problemi per la partecipazione al contenzioso in quanto la legittimazione ad intervenire nei giudizi e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, le deriva direttamente dalla legge, per nulla scontato poteva essere il riconoscimento della legittimazione ad agire in capo al  Co.Na.Ma.L., come associazione di promozionale sociale nata nel 2019.   .

Il TAR Campania (Napoli), citando il precedente dell’Adunanza Planaria del Consiglio di Stato  n. 6 del 2020 il quale sanciva che “gli enti collettivi e in primo luogo le associazioni, ove presentino determinati requisiti da accertare caso per caso (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità e, in talune circostanze, anche collegamento con il territorio), sono legittimati all’impugnazione a tutela di interessi collettivi, a prescindere da una specifica disposizione legislativa”, ha riconosciuto tali qualità radicate nel Coordinamento Nazionale Mare Libero in particolare riportandosi ai sui fini statutari “di difesa e tutela dell’ ambiente marino e costiero”.  Non solo: il Collegio ha anche specificato un rilievo importante che sicuramente potrà essere di ausilio per casi similari in quanto ha ritenuto sussistenti i requisiti di stabilità, continuità della rappresentatività ma soprattutto il “radicamento territoriale” in quanto associati del Coordinamento Nazionale Mare Libero erano anche il collettivo napoletano “Euplea – Cittadini a tutela del Golfo di Napoli” – di cui fanno parte anche gli altri ricorrenti del contezioso di cui si discute.

Sicuramente un precedente importante che verrà sicuramente fatto valere in altre occasioni.

Foto di copertina Roberto Biagini presidente di Co.Na.Ma.L.

La sentenza