Home___primopianoElezioni Riccione. Consiglio di Stato: “Va rispettata la volontà degli elettori. Erano solo errori formali”

Per il Consiglio di Stato gli errori riscontrati non giustificano l'annullamento delle elezioni


Elezioni Riccione. Consiglio di Stato: “Va rispettata la volontà degli elettori. Erano solo errori formali”


2 Novembre 2023 / Redazione

Perché il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Emilia Romagna del 13 giugno 2023 che aveva annullato le elezioni nel Comune di Riccione.

Il Consiglio di Stato in primo luogo afferma un principio generale alla base di ogni consultazione elettorale. “Il principio di strumentalità delle forme, coniugato con i principi generali di conservazioni dell’atto, comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, così che la regola fondamentale nella materia elettorale è il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale.” “Ne consegue, proseguono i giudici del CdS, che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale”

Il Consiglio di Stato chiarisce ancheche «Costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto”. Ci volevano denunce penali sulla regolarità del voto, cosa mai avvenuta.

Da queste considerazioni i giudici del Consiglio di Stato arrivano ad una conclusione netta. “Sulla scorta del delineato quadro giurisprudenziale le irregolarità emerse, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non possono essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale (che – come visto deve essere tendenzialmente e per quanto possibile conservato).” Pur non potendo negarsi l’esistenza di tali irregolarità e pur dovendo condividersi il rilievo del primo giudice secondo cui la pretesa inesperienza di coloro che hanno svolto la delicata funzione di presidente delle relative sezioni elettorali non è di per sé causa di giustificazione o di sterilizzazione delle irregolarità riscontrate, cionondimeno si tratta di irregolarità che, in mancanza di altri elementi probatori, anche solo indiziari, sintomatici di una possibile alterazione della volontà dell’elettorato o compromissione della libera espressione del voto, devono essere considerate di carattere puramente formali.”

I giudici hanno affrontato anche il tema della cosiddetta “Scheda ballerina” . Oppure, scrivono i giudici  quando tali discrepanze siano indice del fenomeno della c.d. scheda ballerina, notoriamente consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all’elettore del seggio, al fine del voto pilotato, situazione di cui occorre tuttavia fornire adeguati elementi indiziari e che non può invece desumersi dalla mera non corrispondenza dei dati elettorali o dagli errori o irregolarità di verbalizzazione (Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954, secondo cui «… la fattispecie postula la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, “ma anche un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi …”Peraltro con riferimento proprio alla questione della c.d. scheda ballerina non può sottacersi che le irregolarità riscontrate nel caso di specie attengono normalmente a schede registrate o conteggiate in più, non in meno, laddove la c.d. scheda ballerina è necessariamente una scheda sottratta, non una scheda aggiunta al numero legittimo”

“In definitiva, concludono i giudici,  le irregolarità di verbalizzazione non possono condurre, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, all’annullamento delle elezione, non accompagnandosi nel caso di specie ad altri elementi sintomatici della alterazione o della compressione della libera espressione del voto, tanto più in considerazione della loro obiettiva minima rilevanza (trattandosi come si è vista di irregolarità riguardante solo 26 schede), non potendo per converso assurgere a elemento significativo la mera considerazione quantitativa che dette irregolarità siano state diffuse ed abbiano riguardato oltre il 50% delle sezioni elettorali.”

La sentenza integrale 

Foto di copertina. La conferenza stampa dove è stato annunciato il ricorso al Consiglio di Stato