Home___primopianoRimini: patente ritirata per misura cautelare, il TAR la restituisce

Un pregiudicato con obbligo di soggiorno vince il ricorso contro il provvedimento del Prefetto: "Incostituzionale applicarlo in automatico"


Rimini: patente ritirata per misura cautelare, il TAR la restituisce


24 Febbraio 2024 / Redazione

Come potrebbe una persona soggetta a misura cautelare usufruire, per esempio, di un percorso di reinserimento lavorativo non essendo in possesso della sua patente di guida? Revocatagli proprio in seguito alla stessa misura di prevenzione. Un circolo vizioso interrotto dalla Consulta che ha dichiarato, con successive sentenze del 2018, 2019 e 2020, incostituzionale la norma del Codice della strada che prevede quell’automatismo.

E proprio su quelle sentenze si basa il ricorso contro la revoca della patente di un pregiudicato in sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Rimini, come disposto dal Tribunale di Bologna il 12 dicembre 2022 per la durata di un anno. Ricorso accolto dal Tar dell’Emilia-Romagna che annulla dunque il provvedimento di revoca della Prefettura romagnola.

Come motivano i giudici nella sentenza che fa seguito all’udienza pubblica del 7 febbraio scorso, la Consulta ha dichiarato “incostituzionale” l’automatismo previsto dal Codice della strada della revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ritenendolo “irragionevole”. Per la Corte costituzionale, inoltre, si legge ancora nella sentenza, l’eventuale provvedimento di revoca va preso non in base a “un riesame della pericolosità del soggetto”, bensì di “una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo”. Verifica che non c’è stata.

Il prefetto di Rimini ha infatti perpetrato “l’applicazione della norma nel testo antecedente la pronuncia di incostituzionalità”, mentre avrebbe dovuto “verificare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell’aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati, che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca”. O in caso contrario “se, anche tenuto conto dell’incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile”.

Senza effetto anche le circostanze indicate dalla stessa Prefettura in una relazione depositata il 16 maggio del 2023 sulla “pericolosità sociale del ricorrente”, in base alle “condanne penali riportate nel 2004 e nel 2006 per delitti lucrogenetici”, che sono menzionate dall’atto del Tribunale di Bologna. La sentenza precisa infatti che sussiste “ampia discrezionalità del Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida” e “non è sufficiente a integrare l’obbligo motivazionale il mero recepimento del provvedimento giudiziale che ha disposto la misura di sicurezza”. Ecco perché il ricorso, concludono i giudici, “è fondato e va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato”, mentre le spese di lite sono compensate.

(Agenzia DIRE)