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10 residenti del centro storico chiedevano di ordinare al Comune di far cessare le emissioni


Rimini: traffico troppo rumoroso, ma il giudice boccia il ricorso


26 Agosto 2024 / Redazione

La sezione civile del Tribunale di Rimini respinge il ricorso di 10 residenti del centro storico, che avevano chiesto di “ordinare al Comune la cessazione delle immissioni rumorose intollerabili dovute al traffico veicolare” nelle strade su cui si affacciano le loro abitazioni, vale a dire “il segmento terminale di corso d’Augusto, via Ducale, piazzetta Ducale e via Dei Cavalieri”.

I 10 ricorrenti, si legge nell’ordinanza emessa pochi giorni fa dal giudice Maria Saieva, lamentavano “una lesione al proprio diritto alla salute”, affermando di soffrire, a causa del rumore eccessivo, di “alterazione del sonno, labilità emotiva, stress e di una riduzione della capacità di concentrazione”.

In particolare, secondo i residenti- che sul punto citavano la norma nazionale che impone ai Comuni di “classificare il proprio territorio in separate zone con caratteristiche comuni ed esigenze specifiche di tutela dalle immissioni rumorose”- l’amministrazione riminese, che si è costituita in giudizio opponendosi al ricorso, “erroneamente classificato le aree urbane in cui sono inserite le loro abitazioni in Classe IV, anziché in Classe I, quella che comprende le aree ‘particolarmente protette’, malgrado la presenza, nelle immediate vicinanze, di una scuola e di una sede universitaria”.

Per il Tribunale, tuttavia, “appare evidente che, anche se il Comune avesse malamente applicato i criteri di zonizzazione, i ricorrenti non vanterebbero, per ciò solo, alcuna posizione giudica soggettiva tutelabile davanti al Tribunale ordinario”. I limiti di Classe I, infatti, “salvaguardano interessi diversi dal diritto soggettivo alla salute, e non essendo i ricorrenti- per quanto consta- studenti di quelle scuole, né gestori delle stesse, non possono esigere il rispetto dei più rigorosi limiti assoluti di immissioni sonore di Classe I”.

Inoltre, prosegue il giudice, “non è dato sapere chi dei ricorrenti abiti un appartamento al piano terra, circostanza assai rilevante visti i risultati della relazione dell’Arpae, da cui si ricava che c’è una notevole differenza nell’entità dell’immissione a seconda che ci si collochi al piano terra o al primo piano”. In conclusione, scrive Saieva, “considerato che né la relazione dell’Arpae, né la relazione tecnica di parte contengono significativi elementi idonei a lasciar supporre che siano in atto immissioni intollerabili a danno dei ricorrenti, non è necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio e il ricorso deve essere rigettato”. Da qui la decisione di rigettare la richiesta dei 10 residenti, che dovranno anche pagare in solido al Comune le spese di giudizio, liquidate in 6.642 euro.

(Agenzia Dire)