HomeCronacaFra Real Morciano e Academy Riccione finisce in rissa, mano pesante del giudice sportivo

Sabato scorso allo stadio “Carlo Brigo” all'87' della partita di Terza Categoria è scoppiato il finimondo


Fra Real Morciano e Academy Riccione finisce in rissa, mano pesante del giudice sportivo


31 Ottobre 2024 / Redazione

Allo stadio “Carlo Brigo” di Morciano la partita di Terza Categoria tra Real Morciano e Academy Riccione è degenerata in una violenta rissa che ha coinvolto giocatori, staff tecnico e dirigenti di entrambe le squadre. L’episodio è avvenuto sabato scorso, all’87esimo minuto, mentre l’Academy Riccione conduceva la gara per 1-0.

Secondo il referto arbitrale, la situazione è esplosa vicino alla bandierina del calcio d’angolo: una lite tra alcuni giocatori si è presto trasformata in un parapiglia, con pugni, calci e schiaffi. Tra i momenti più gravi, un giocatore del Morciano, cercando di allontanarsi dalla mischia, è stato colpito dopo essere caduto a terra. Tre membri dell’Academy Riccione l’avrebbero raggiunto, infliggendogli un pugno al volto e un calcio alla schiena mentre tentava di rialzarsi. A peggiorare la situazione, un dirigente dell’Academy, invece di riportare la calma, sarebbe intervenuto colpendo il calciatore con la bandierina di segnalazione.

Le conseguenze disciplinari non si sono fatte attendere. Il giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli ha imposto squalifiche severe: un dirigente dell’Academy Riccione è stato sospeso fino al 1° febbraio 2025, mentre tre calciatori della stessa società non potranno giocare per tutto il resto del campionato. Ulteriori sanzioni riguardano altri sei giocatori tra Academy e Real Morciano, con squalifiche fino al 2 dicembre e al 18 novembre.

Scrive Trippitelli motivando le sanzioni: “Il Giudice Sportivo letto il referto dell’incontro tra le società Real Morciano e Academy Riccione del 26.10.2024; lette le note aggiuntive al referto; considerato che emerge una gravissima situazione di consumata violenza ai danni di un tesserato della ASD Real Morciano il quale, dopo un episodio di c.d. mass confrontation nella zona della bandierina del calcio d’angolo tra alcuni calciatori, fuggiva correndo dalla situazione venutasi a creare; nonostante la tentata fuga, veniva comunque raggiunto da tre tesserati della società Academy Riccione nel momento in cui cadeva a terra; che, come recita il referto, il tesserato MATUTE MONTESDEOCA Cristithel Ferna colpiva l’avversario a terra con un pugno al volto, il tesserato SANTONI Nicholas sferrava al calciatore a terra un violento calcio alla schiena, ed il tesserato MANCINI Alex sopraggiungeva e colpiva anch’egli l’avversario ancora a terra; che sopraggiungevano quindi altri calciatori e dirigenti nel tentativo di allontanare i tre dal calciatore a terra che non riusciva a rialzarsi sotto i colpi reiterati; il Direttore di gara notava però, tra i dirigenti accorsi, il dirigente FRATERNALI Filippo della soc. Academy Riccione che, lungi dall’intervenire per sedare gli animi, colpiva a sua volta il calciatore che, da terra, si era rialzato e tentava di fuggire, e lo colpiva non a mani nude ma servendosi della bandierina di segnalazione; rilevato che le condotte così come descritte, oltre a tradire lo spirito del giuoco del calcio e ad instillare nel pubblico presente e nei giovani atleti aggregati alle prime squadre una visione deformata dell’attività sportiva, vìolano (oltre che le norme tutelate dal Codice di Giustizia Sportiva) le più elementari regole della civile convivenza e del rispetto dell’altrui persona, financo a rasentare la violazione delle cogenti norme penali, che non competono a questo Giudice; ritenuto inoltre che il gravissimo episodio refertato si inserisce in un contesto di intolleranza dell’altrui dignità personale e sportiva, del disprezzo delle regole e della presenza del Direttore di gara e dei sostenitori; che il colpire un uomo a terra risulta intollerabile nella vita di tutti i giorni e nella pratica di qualsiasi attività sportiva e ricreativa che compito della Giustizia Sportiva, oltre che punire le condotte che vìolano i principi del CGS, è anche quello di tutelare la correttezza e la fruibilità serena del giuoco del calcio, senza tollerare nè consentire condotte che possono minare la crescita delle nuove generazioni di atleti, rappresentando l’avversario sul campo come un nemico da colpire senza regole; che anche la condotta del Dirigente, cui dovrebbe spettare un compito dirimente, si è appalesata di preoccupante gravità”.