A San Marino legge per produzione Cannabis “ma non terapeutica o stupefacente”
29 Aprile 2023 / Redazione
A San Marino il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha presentato al Consiglio Grande e Generale, in prima lettura, il Progetto di Legge “Disposizioni per la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa” che propone di dare avvio “alla coltivazione e alla produzione di manufatti della filiera della canapa agro-industriale nel territorio sammarinese aprendo così una filiera di produzione e lavorazione completamente nuova per San Marino e portando nuove importanti opportunità per il tessuto economico nazionale ed internazionale”.
La canapa industriale, coltivata per svariati usi, è una pianta che si colloca all’interno del processo di sviluppo della green economy: ha una forte azione disinquinante, eliminando i metalli pesanti in profondità, nel suo ciclo di vita riduce una quantità importante di CO2, non richiede pesticidi né fertilizzanti per crescere. Fornisce prodotti alimentari, ingredienti per la cosmetica e rappresenta una materia prima utile per molti settori tra i quali spicca l’edilizia.
Il Progetto di Legge presentato prevede una procedura semplificata che pur con un minimo intervento dell’amministrazione, lascia agli operatori agricoli o ai soggetti abilitati la possibilità di dare avvio alla coltivazione trasmettendo all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole una semplice comunicazione di semina.
E’ bene ricordare che la proposta di norma ha ad oggetto la sola filiera agro-industriale con esclusivo riferimento alle varietà selezionate di “Cannabis sativa L.” iscritte nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, come già individuate a livello europeo, anche nell’ottica di un imminente accordo di associazione con l’Unione Europea, e con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,3 per cento, coltivazioni che al termine del ciclo di trasformazione non dovrà presentare alcun effetto terapeutico nè stupefacente.
“Al fine di rendere la coltivazione della canapa sicura viene previsto che tutti coloro che vogliano coltivarla, per gli usi individuati dalla norma, effettuino uno specifico corso abilitante”.
La proposta di legge prevede 11 articoli finalizzati a normare quello che di fatto è un nuovo settore agricolo/industriale. Nell’articolo 1 si individuano le finalità della norma, ovvero la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa, per l’impiego della canapa quale coltura in grado di contribuire al miglioramento dell’ambiente e della fertilità dei suoli, nonché per il suo impiego quale coltura di interesse scientifico, storico, tradizionale, didattico, imprenditoriale ed industriale e determina la tipologia di piante da utilizzare.
Con l’articolo 2 consente, senza necessità di autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle procedure amministrative previste della norma, la coltivazione, la trasformazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione della materia prima e dei prodotti da essa derivati.
Con l’articolo 6 si impone agli operatori agricoli ed ai soggetti in possesso di specifica abilitazione l’iscrizione all’apposito registro tenuto dall’UGRAA. Essi, inoltre possono utilizzare per la semina esclusivamente sementi o piantine per il trapianto acquistate e certificate e non possono effettuare autoriproduzione del seme ottenuto da precedenti cicli colturali. Per chi non rispetta le disposizioni di legge sono previste sanzioni (fino al sequestro e alla distruzione delle coltivazioni).
La legge regola anche la liceità della filiera della canapa agro-industriale, pertanto, gli operatori economici, nel rispetto delle proprie licenze di esercizio, possono svolgere senza necessità di ulteriore autorizzazione attività produttive artigianali o industriali di lavorazione e trasformazione, nonché attività di commercializzazione, importazione e esportazioni di materie prime agricole e prodotti derivati dalla cannabis.