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La sentenza ribadisce inoltre “il divieto di proroghe e procedure concorrenziali a parità tra concorrenti

Con sentenza depositata in data odierna nella causa C-598-2022, come era ampiamente prevedibile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato conforme all’ ordinamento eurounitario l’art. 49 del Codice della Navigazione che prevede l’incameramento a favore dello Stato e senza alcun indennizzo per il concessionario scaduto delle “opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale”. Recependo integralmente le conclusioni dell’ Avvocato Generale della C.G.U.E, Tamara Capata” depositate lo scorso febbraio, la CGUE ha dichiarato che il diritto di stabilimento (previsto dall’ art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea -T.F.U.E.-) “ non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”. La sentenza ribadisce inoltre “il divieto di perpetuazioni e/o proroghe e la necessità di procedure concorrenziali che pongano tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità”. Altro punto fondamentale della sentenza ed imprescindibile per la tutela dei beni pubblici è quello che puntualizza che “il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico

Con le tre sentenze pubblicate ieri si chiude una farsa vergognosa da cui nessun partito può chiamarsi fuori

Le tre “sentenze gemelle” pubblicate ieri dalla VII sezione del Consiglio di Stato (n.4479-80-81 del 20.05.2024) scandiscono senza mezzi termini la fine di un periodo storico, politico-giuridico, in materia di concessioni balneari che ha avuto inizio per l’Italia nel 2008 con la notifica da parte della Commissione U.E. della prima procedura di infrazione (n. 4908/2008) per “violazione delle norme concorrenziali”. E’ la fine della “bagninocrazia”, un sistema voluto dalla politica bipartisan, perché nessun partito, salvo rare eccezioni, si può chiamare fuori da questa vergognosa farsa, che si reggeva sullo scambio di favori elettorali tra eletti in qualsiasi livello istituzionale ed elettori “balneari” (quando addirittura non coincidevano le due figure: concessionario e organo istituzionale) entrambi parti attive del patto stipulato per favorire i loro interessi personali in cambio della croce sul simbolo nelle varie competizioni politico-amministrative. Il tutto sopra la testa dei beni pubblici, mare e spiaggia e dei diritti di tutti noi di andare al mare liberamente e gratuitamente. Le tre corpose sentenze rappresentano la “summa giuridica” di tutti i principi espressi negli anni dalla giurisprudenza amministrativa italiana ed unionale (per tutte: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del novembre 2021; Corte di Giustizia U.E. del 2016 e del 2023), poi successivamente

Le leggi regionali che hanno provato a riconoscere indennizzi al concessionario uscente sono state tutte bocciate dalla Corte Costituzionale

“Arrivare alle gare con criteri certi e indennizzi ai concessionari uscenti”: e questa sarebbe l’alchimia partorita dal PD per risolvere la questione delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo? Come Coordinamento Nazionale Mare Libero avevamo già intuito in sede di conferenza stampa alla Camera dei Deputati della scorsa settimana che la posizione del PD espressa dall’ onorevole Marco Simiani (più accondiscendente alle ragioni delle imprese dei balneari) divergeva da quelle rappresentate, ad esempio, da Riccardo Magi di Più Europa e da Franco Mari AVS (più spostate alla difesa dei beni comuni e maggiormente in linea con i principi eurounitari). Ma arrivare, leggendo il comunicato stampa dell’onorevole Andrea Gnassi, a non trovare differenze di sorta tra quanto sostenuto da Fratelli d'Italia e da Forza Italia e la posizione del PD nazionale francamente lo trovo sorprendente. Le leggi regionali che hanno provato a riconoscere al concessionario uscente indennizzi di sorta sono state tutte bocciate dalla Corte Costituzionale con la semplice, banale motivazione che “il subentro nel rapporto concessorio condizionato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente influisce sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla

Ma le minacce e le intimidazioni non ci impauriscono e anzi saremo noi a denunciarle alle autorità

Nella giornata di oggi ho ricevuto tramite pec dall’ Avv. Prof. Cristina Pozzi una “diffida” in nome e per conto delle associazioni Sib Confcommercio Emilia-Romagna, Fiba Confesercenti Emilia-Romagna, Associazione Imprese Balneari Oasi Emilia Romagna, Confartigianato Imprese Demaniali Emilia Romagna, CNA balneari Emilia-Romagna. La diffida è stata per conoscenza inviata alle Prefetture delle province “costiere” e alle Direzioni-Capitanerie-Uffici Circondariali Marittimi competenti. Siamo stati accusati di: a) invitare i cittadini di comportamenti in contrasto con provvedimenti amministrativi; b) potenziali turbative dell’ordine pubblico; c) condotte e comunicazioni infondate e che potrebbero presentare anche profili di rilievo penale; d) di cagionare danni subiti e subendi ai concessionari (scaduti), ecc. Quale sarebbe il “peccato” di rilevanza penale-civile-amministrativa di cui, a “cognizione” dei concessionari scaduti, ci saremmo macchiati? Quello di dire a qualsiasi avventore della spiaggia di tutti, “stendete pure un asciugamano sul demanio marittimo perché nessuno vi può impedire di farlo, in quanto l’arenile è un bene comune a fruizione gratuita e collettiva e le concessioni sono scadute, sentenze del Consiglio di Stato, Tar Regionali alla mano, il 31.12.2023 e quindi si è ripristinata la regola della modalità libera rispetto all’ eccezione della modalità concessoria”? Tutto questo è sovversivo? Gli ex concessionari, e chi per loro, si

La procedura era stata già bocciata dal Consiglio di Stato

E’ di questi giorni il tam tam mediatico appositamente creato dalle associazioni di categoria dei balneari le quali, attingendo da una pubblicazione in serie di “sentenzi brevi” emesse dal Tar Puglia -Bari-, tra il 6 e il 7 maggio u.s., aderiscono alle tesi in esse rappresentate che conferisce la patente “minima” di pubblica evidenza alla procedura adottata dal Comune di Monopoli e disciplinata dall’ art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione meglio conosciuto come “procedimento del Rendo Noto”. Cosa prevede tale norma? Il Codice della navigazione consente alle autorità titolari del potere di rilasciare concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo (o per altri usi), di pubblicare (attualmente per quanto riguarda i Comuni, nell’ Albo Pretorio) e quindi di “Rendere Noto” che il tal soggetto (o la tal società) ha chiesto il rilascio o il rinnovo di una concessione demaniale marittima scopo turistico ricreativo (o per altri usi). In tale pubblicazione sono previsti dei termini per proporre osservazioni e/o per presentare domande concorrenti. Alla scadenza di tali termini l’amministrazione, con provvedimento motivato, potrà discrezionalmente scegliere innanzitutto se concedere ed eventualmente a chi l’occupazione del demanio marittimo per un certo tempo e per gli scopi richiesti dall’ istante. Tale procedura,

Il presidente di CO.NA.MA.L. chiede la revoca per "indegnità e cattivo uso"

Nell’ accogliente spiaggia riminese, bene pubblico di tutti, il Bagno n. 62 divide i bambini in chi può accedere ai “suoi” giochi, pagando l’obolo di € 6 e chi invece ne viene estromesso perché “non è di questo bagno”. Una madre si è sentita rivolgere queste parole nel momento in cui i suoi figli volevano accedere alle strutture per giocare. La notizia era stata riportata ieri dal quotidiano on line Chiamamicittà.it  e già di per sé evidenziava tutto lo squallore dell’accadimento. Venendo però a conoscenza che il protagonista del vergognoso episodio, come riportato oggi dal Resto del Carlino, è il concessionario “scaduto” del Bagno 62 di Rimini, Mauro Vanni, nonché Presidente di Confartigianato Imprese Balneari, è chiaro che la notizia è di per sé ancor più grave. Se poi si consideri che lo stesso Vanni il 27 gennaio del 2013 è stato consacrato “diacono” in duomo dall’ allora vescovo di Rimini monsignor Francesco Lambiasi, a questo punto non si sa se ridere o piangere. “Predicherò il Vangelo sulla spiaggia”, queste furono le prime parole del “diacono-bagnino” al momento della consacrazione. Forse intendeva il suo “Vangelo”, quello del “Bagno 62 di Rimini”, che cataloga chi vuol giocare in base all’ obolo che versa, in quanto

Di fronte all'inadempienza della politica la magistratura continua ad affermare l'illegittimità delle proroghe e l'obbligo delle gare

ll 9 Novembre 2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con "le sentenze gemelle n. 17-18", preso atto della non conformità della proroga al 31.12.2033 della scadenza dell' efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo stabilita dalla "legge Centinaio 145-2018" (poi abolita) prevedeva un periodo di due anni, e cioè sino al 31.12.2023, affinché le istituzioni organizzassero le procedure di pubblica evidenza per consentire, per chi si volesse avvalere della modalità concessoria per l' utilizzo delle spiagge, l'approntamento delle modalità di gara specificando anche che le linee guida, i criteri per le procedure stesse potevano essere già attinti dalla normativa euro unitaria (Direttiva Bolkestein, Trattato U.E.) e da quella nazionale (Codice della Navigazione). Nonostante tale scadenza al 31.12.2023 sia stata poi legislativamente recepita dalla "legge Draghi" 118-2022", le istituzioni, governo centrale e enti territoriali, salvo rare eccezioni (Elba-Jesolo), invece di adoperarsi dal giorno successivo della pubblicazione delle "sentenze gemelle" per approntare le gare, hanno volutamente deciso di adottare la classica ed ipocrita "politica italiana del rimpallino", accusandosi di inadempienze reciproche adottando la semplice e banale scusa dell'impreparazione, sicuramente voluta, soggettiva e defatigatoria visto il tempo a disposizione (due anni e due mesi circa) e finalizzata esclusivamente a prendere (e

"Cosa aspettano i funzionari degli enti locali a disapplicare le “illegittime proroghe” previste al 31.12.2024"

" Cosa aspettano i funzionari degli enti locali a disapplicare le “illegittime proroghe” previste al 31.12.2024 con l’emanazione dei conseguenti provvedimenti inibitori nei confronti degli ex concessionari ? E cosa aspettano le Procure della Repubblica ad aprire procedimenti penali nei confronti dei pubblici ufficiali inadempienti ai propri doveri d’ ufficio ? In Italia mentre la corporazione politico-partitica continua a fingere di interessarsi del  problema delle concessioni demaniali scadute in attesa dei soliti insulsi e prossimi proclami elettorali bipartisan in proiezione di elezioni europee “del noi faremo, decideremo, abrogheremo, usciremo, ecc…”, la produzione giurisprudenziale italiana continua a sfornare sentenze in coerenza con gli orientamenti pro-concorrenziali della Corte di Giustizia U.E. che da tempo hanno bocciato i vari governi italiani radicati su posizione di difesa dei monopoli e dei privilegi dei balneari. E’ fresca di giornata la sentenza della VII sezione Consiglio di Stato  N. 03940/2024 che per l’ ennesima volta non solo conferma la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 con il contestuale obbligo delle pubbliche amministrazioni di disapplicare eventuali provvedimenti proroga al 31.12.2024, ma ribadisce che in Italia la risorsa “spiaggia” è oggettivamente scarsa a prescindere dalla valenza e/o appetibilità economica della zona di riferimento, “richiamando i principi della Corte di

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