Cassazione annulla le multe dell’autovelox di via Settembrini
20 Gennaio 2023 / Redazione
Quella multa va annullata perchè l’autovelox non è legittimo. Alessandro Fabbri, avvocato di Cattolica, cui è arrivata la contravvenzione per eccesso di velocità a Rimini dopo essere stato immortalato dalla postazione di via Settembrini, di fronte all’Ospedale Infermi, aveva fatto ricorso al tribunale di Rimini che gli ha dato ragione.
Contro la sentenza si è appellato il Comune di Rimini in Cassazione
Nei giorni scorsi è arrivata anche la sentenza della Cassazione che conferma la sentenza del tribunale di Rimini dichiarando inammissibile il ricorso del Comune di Rimini.
La discussione si incentra sulle caratteristiche della strada urbana dove collocare l’impianto di autovelox.
Il codice della strada all’articolo 2 definisce le caratteristiche di una strada di scorrimento di tipo D dove è possibile installare strumenti automatici di controllo della velocità.
- “D – STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”
Secondo i giudici del tribunale di Rimini e confermato dalla Cassazione è stata valutata “l’idoneità della banchina ad assolvere al suo scopo, rappresentato –secondo i già richiamati precedenti di questa Corte– dal transito dei pedoni e dalla sosta di emergenza dei veicoli. Né può accedersi alla tesi esposta nel ricorso, secondo cui l’apparato sarebbe stato installato su area non definibile come “banchina”, posto che quel che rileva ai fini della legittimità della contestazione non è il luogo in cui la postazione di rilevamento automatico della velocità è stata collocata, ma la sussistenza, in concreto, delle caratteristiche minime previste dalla legge per la strada, o il tratto di strada, urbana o extraurbana sul quale detta postazione è stata, in concreto, posta”. “La via Settembrini, continuano i giudici di Cassazione, presenta una banchina di ridottissima ampiezza, certamente inidonea a consentire la sosta dei veicoli e pertanto difetta di uno degli elementi essenziali che, per legge, la strada urbana di scorrimento deve avere per poter ospitare postazioni di rilevamento automatico della velocità a distanza del genere “autovelox”
La Corte di cassazione ha condannato il comune di Rimini al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ricordiamo che quell’impianto nel 2021 ha rilevato circa 8 mila multe per eccesso di velocità. Ora non è chiaro cosa possa succedere per chi ha subito una multa. E’ certo che quell’impianto dopo questa sentenza deve essere spento in attesa dei lavori per renderlo compatibile con la sentenza della Cassazione.