Home___aperturaConcessioni demaniali, prima sentenza dopo Cassazione. Tar Roma conferma stop alle proroghe, le concessioni scadono a fine 2023

Validi i principi del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria


Concessioni demaniali, prima sentenza dopo Cassazione. Tar Roma conferma stop alle proroghe, le concessioni scadono a fine 2023


15 Dicembre 2023 / Redazione

Nuova sentenza del Tar di Roma sulle concessioni demaniali turistiche. Una sentenza che farà scuola perché avviene dopo il pronunciamento della Cassazione sulle sentenze in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021.

La questione all’esame del Collegio del Tar di Roma attiene alla legittimità del provvedimento di diniego del Comune di Roma Capitale sull’istanza di proroga della concessione demaniale marittima presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss., l. 30 dicembre 2018, n. 145. Sostanzialmente il ricorrente chiedeva la proroga della concessione fino al 2033 ritenendo che non avesse più efficacia il pronunciamento del Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

Diverso il parere del tar del Lazio che ritiene “di uniformarsi ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria nonostante la recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. del 23 novembre 2023, n. 32559). Con tale pronuncia la Suprema Corte ha annullato per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 18 in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime affrontando, in limine, alcune questioni in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, u.c., Cost., ed affermando, al contempo, che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento, spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti ovvero senza valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento. La sentenza, in esame, dunque, non ha affrontato il tema della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, profilo assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Restano quindi fermi, ad avviso del Collegio, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza nazionale.”

“L’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, nel pronunciarsi sulle varie questione ad essa rimesse, ha autorevolmente ribadito come la direttiva 123/2006/CE: i) sotto il profilo ontologico, ha natura di “direttiva di liberalizzazione” (e non già di armonizzazione ai sensi dell’art. 115 T.F.U.E.) in quanto “tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso”; ii) sotto il profilo dell’ambito di applicazione, riguarda (anche) la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa che va qualificata quale “autorizzazione” di servizi riguardante una risorsa naturale attualmente caratterizzata (sia in ambito locale che nazionale) da “notevole scarsità” – concetto “da intendersi in termini relativi e non assoluti” – la cui valutazione “dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege” (“a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo”); iii) sotto il profilo effettuale, ha carattere “self executing”, avendo “un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”.

 Su tali premesse, l’Adunanza Plenaria ha, dunque, affermato – in continuità con la prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale amministrativa sia di primo che di secondo grado – “il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità [per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. sia con l’art. 12 della direttiva 2016/1237CE] della disciplina nazionale [art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020] che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere”, chiarendo che “tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione” nonché, peraltro, evidenziando come “non vi è dubbio …, che nell’inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege”.

La sentenza del Tar Roma