Home___primopianoConcessioni spiagge Biagini (CO.NA.MA.L.): “vogliamo dicutere dei nuovi bandi”

Il primo gennaio 2023 tutte le concessioni di spiaggia saranno scadute


Concessioni spiagge Biagini (CO.NA.MA.L.): “vogliamo dicutere dei nuovi bandi”


26 Agosto 2023 / Redazione

Il Presidente del CO.NA.MA.L. avvocato Roberto Biagini ha scritto ai sindaci dei comuni costieri e per conoscenza al prefetto di Rimini sulle concessioni demaniali turistiche. Roberto Biagini ricorda, ripercorrendo le sentenze avvenute negli anni ad iniziare da quella in Adunanza Plenaria Consiglio di Stato che il 31.12.2023 tutte le concessioni saranno scadute. Per questa ragione il presidente del CO.NA.MA.L chiede di poter partecipare agli incontri che i comuni organizzazo con le altre associazioni (dei balneari, ambientaliste ecc..).
“Com’ è sicuramente di Vs conoscenza, per giurisprudenza ormai consolidata (per tutte Adunanza Plenaria Consiglio di Stato “sentenze gemelle” nn. 17 e 18 del 09.11.2021) è stato sancito che l’ effetto di tutte le proroghe disposte al termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo previste dalle leggi-provvedimento che negli anni si sono succedute, essendo in contrasto con il diritto eurounitario, deve considerarsi “tamquam non esset” con il preciso “dovere da parte sia dei giudici che della pubblica amministrazione di disapplicare tale normativa“ (Corte Cost., 11/7/1989, n. 389; Cons Stato Sez. VI, 18/11/2019 n. 7874; 23/5/2006, n. 3072; Corte Giust. UE, 22/6/1989, in C- 103/88, Fratelli Costanzo, e 24/5/2012, in C-97/11, Amia; Consiglio di Stato, Sez. VII, 07.07.2023 n. 6675).
L’ Adunanza Plenaria ha fissato come termine di efficacia delle concessioni ad oggi in essere, ai fini di modulare gli effetti temporali delle proprie decisioni, la data del 31.12.2023.
Anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (decreto milleproroghe), conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, deve subire lo stesso trattamento “disapplicativo” in quanto “si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato “(Consiglio di Stato, Sez. VI, 01.03.2023 n. 2192). Tale norma “allungava” la data di scadenza delle attuali concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31.12.2024. Con un’altra recentissima sentenza (Consiglio di Stato, Sez. VII, 07.07.2023 n. 6675) i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito, per quanto ce ne fosse stato bisogno, che “L’automatismo della proroga della concessione determina, infatti, una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro i quali in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti”
Dal momento che la data del 31.12.2023 è alle porte, i comuni da Voi rappresentati, come del resto tutti i comuni costieri italiani, avranno il preciso onere di predisporre le procedure per i bandi di evidenza pubblica, per quella parte di arenile in titolarità del pubblico demanio statale, che, a VS discrezione, deciderete di continuare a utilizzare in modalità concessoria. In tale circostanza dovrete obbligatoriamente anche tenere in considerazione il giusto e/o adeguato equilibriotra spiagge libere e spiagge in concessione imposto per legge (art. 1 comma 255 legge 27 dicembre 2006 n. 296 -Finanziaria 2007; art. 4 comma 2, legge 118-2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Allo stesso tempo è interesse degli enti locali territoriali conoscere dalla Guardia Costiere e dall’ Agenzia del Demanio quali e quanti manufatti presenti sull’ arenile, in ottemperanza alle condizioni di concessione e/o secondo quanto previsto dall’ art. 49 c.n. (“Devoluzione delle opere non amovibili”), saranno oggetto di riduzione in pristino (sgombero) o di incameramento, perché, a seconda delle opzioni, i comuni sapranno quali parti dell’ arenile potranno, a loro discrezione, porre in pubblica evidenza.
Alla luce di quanto argomentato, dal momento che il nostro Coordinamento persegue come finalità statutaria la tutela e la valorizzazione delle spiagge libere e/o libere-attrezzate e la difesa del diritto costituzionalmente garantito di tutti di poter fruire gratuitamente del bene demanio-marittimo e di poter accedere liberamente senza alcun tipo di barriere alla battigia,
CHIEDIAMO
di poter partecipare con pari dignità rispetto a tutte le altre associazioni (dei balneari, ambientaliste ecc..) alle iniziative procedimentali (e/o politiche-amministrative) che i Comuni che voi rappresentate attiverete per attuare le pubbliche evidenze e per predisporre e/o adeguare gli strumenti urbanistici pianificatori (Piani dell’arenile) a tale scopo.”