Concessioni spiagge: Consiglio di Stato ribadisce l’illegittimità della proroga al 31 dicembre 2024 del governo Meloni
28 Agosto 2023 / Roberto Biagini
La sesta sezione del Consiglio di Stato con una pronuncia pubblicata in data odierna (28 Agosto 2023, VI Sezione, n. 7992) ribadisce il dovere da parte di tutti gli organi dello Stato (giudici e pubbliche amministrazioni), di disapplicare le proroghe generalizzate legislativamente previste per le scadenze delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. In particolare conferma la “bocciatura” (già sentenziata dalla stessa sesta sezione nella sentenza n. 2192 del primo marzo u.s.) della proroga al 31.12.2024 prevista dall’ art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe “Meloni” 2023), conv. in l. 24 febbraio n. 14, che aveva “allungato” di un anno il termine, fissato al 31.12.2023 dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio con le note “sentenze gemelle” n. 17-18 del 9 novembre 2021, di scadenza di dette concessioni.
La questione aveva ad oggetto il ricorso di un concessionario demaniale del Comune di Lecce che censurava, tra gli altri, “il diniego di rilascio di alcuni edilizi, quale rinnovo dei precedenti titoli, e il conseguente ordine di demolizione del suo stabilimento balneare disposto dalla pubblica amministrazione”, in quanto egli riteneva sussistere il parallelismo tra la durata della concessione e la durata dell’ efficacia dei permessi di costruire che assentivano la realizzazione di alcuni manufatti sul demanio marittimo. Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello proposto dal ricorrente nei confronti della sentenza del TAR Lecce che lo vedeva soccombente, riprendeva sinteticamente le ormai consolidate argomentazioni giurisprudenziali ostative alla previsione da parte del legislatore nazionale delle proroghe generalizzate alla scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo in quanto contrarie al diritto eurounitario. I giudici di Palazzo Spada così intervengono sull’ argomento in maniera puntuale: “La questione circa la successione di norme nazionali recanti la previsione di una “proroga automatica ex lege” delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo in essere (fin d)alla data del 30 dicembre 2009 e il contrasto di dette disposizioni con l’ordinamento eurounitario (nello specifico con le previsioni della direttiva n. 123/2006 e con alcune disposizioni del TFUE) e con l’interpretazione dello stesso (in particolare con riferimento alla ridetta direttiva) recata dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14 e C-67/15 Promoimpresa) e dalla più recente conferma della predetta Corte (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III, sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22) nonché, ancora, dalla giurisprudenza dei giudici nazionali (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 9 ottobre 2021 nn. 17 e 18 e, già prima, questa Sesta Sezione, con sentenza 18 novembre 2019 n. 7874 nonché, da ultimo, ancora la Sezione, con sentenza 1° marzo 2023 n. 2192, disapplicando anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, in quanto “si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”), sono ampiamente note e non è necessario riprodurre qui nuovamente l’intera questione, anche per non appesantire lo sviluppo dell’esame del presente contenzioso.
Il Collegio nondimeno rimarca, dando per condiviso il dibattito giuridico solo sopra tratteggiato e l’esito che la Sezione e l’Adunanza plenaria hanno fatto proprio, in merito, nel corso degli ultimi anni (se non addirittura nel corso degli ultimi mesi), in plastica aderenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE (per effetto degli arresti del 2016 e del 2023), “la circostanza per cui gli atti di proroga eventualmente adottati da una amministrazione (come è avvenuto nel caso di specie) in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico”.
Ripeto quello che da tempo sostengo: attenzione comuni costieri ad allungare il brodo oltre il 31.12.2023. L’ “illegittimità” derivata di qualsivoglia atto amministrativo che proroghi la durata della concessione oltre tale data, e l’affidamento “non legittimo” che da esso possa derivarne, sono ormai entrati nella sfera di conoscenza di funzionari ed amministratori locali i quali non possono più trincerarsi “ma lo prevede la legge” e noi non facciamo altro che applicare quello che le norme dispongono: la commedia è finita.
Roberto Biagini (Coordinamento Nazionale Mare Libero)