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Il Tar respinge il ricorso della Perla Verde contro l'aggiudicazione della gara ad Adrigas


Guerra del gas tra i Comuni di Riccione e Rimini


22 Ottobre 2024 / Redazione

E’ stata aggiudicata per 12 anni ad Adrigas s.p.a. la gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’A.Te.M. (Ambito Territoriale Minimo) di Rimini. La procedura era stata indetta dal Comune di Rimini per conto di tutti i 43 Comuni che rientrano nell’ A.Te.M. (tra le province di Rimini, Forli-Cesena e Pesaro-Urbino), sulla base di una specifica convenzione stipulata 10 anni fa. La società Adrigas si è aggiudicata l’appalto con un punteggio di 99.54/100, davanti a Italgas Reti (97,74 punti) e 2i Rete Gas (95,49 punti), sulla base di criteri come la sicurezza e la qualità offerti, il potenziamento della rete, le proposte di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, gli sconti sulle tariffe e sui corrispettivi dovuti rispetto ai valori fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Contro questa aggiudicazione il Comune di Riccione ha fatto ricorso al Tar Emilia Romagna chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione. Per il comune di Riccione, che a differenza degli altri enti locali risulta proprietario del 100% delle reti del gas, sarebbe risultato più conveniente procedere alla vendita delle reti piuttosto che alla concessione delle stesse. Il Tar ha respinto il ricorso motivando:

  • Il Comune di Riccione non ha manifestato per tempo l’intenzione di vendere le reti
  • Il Comune di Riccione, ha approvato “espressamente ed integralmente, senza riserva alcuna” gli atti di gara, ivi compresi il bando e il disciplinare.
  • Il Comune di Riccione  non ha impugnato gli atti della gara autonomamente e tempestivamente nel termine decadenziale decorrente dalla loro approvazione

Per queste ragioni il Tar ha respinto il ricorso di Riccione “perchè non è assistito dalla condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere posto che dal suo eventuale accoglimento, il Comune di Riccione non ricaverebbe alcuna utilità in relazione all’interesse sostanziale (il bene della vita) a tutela del quale ha agito.”

La sentenza