Home___primopianoIlluminazione e semafori, TAR accoglie in parte ricorso Edison contro Comune di Rimini

Ora Palazzo Garampi deve fare parziale marcia indietro rispetto all'atto di indrizzo del giugno scorso


Illuminazione e semafori, TAR accoglie in parte ricorso Edison contro Comune di Rimini


3 Gennaio 2025 / Redazione

Sull’atto di indirizzo per la gestione del servizio di pubblica illuminazione, impianti semaforici e smart city dello scorso giugno il Comune di Rimini deve fare parziale marcia indietro. Il Tar dell’Emilia-Romagna accoglie infatti in parte il ricorso presentato da Edison next government, in particolare per quanto riguarda le proroghe del servizio a Enel Sole e l’eventuale affidamento in house ad Anthea. Annullando dunque la delibera e condannando il Comune ed Enel Sole al rimborso di 4.000 euro ciascuno di spese alla ricorrente.

Più nel dettaglio dei fatti, Palazzo Garampi affida dall’1 settembre 2012 al 31 agosto 2021 il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione a Enel Sole quale aggiudicataria della convenzione quadro Consip “Servizio Luce 2 lotto 3”. E, una volta scaduta, indice la procedura di project financing che si conclude con la valutazione della sola proposta presentata da Hera. Ma il Tar nel 2023 ritiene illegittimo il mancato esame delle altre due, così il servizio viene prorogato a Enel Sole. Nel frattempo, Edison next government si aggiudica la convenzione accordo quadro Geip del servizio di gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica per la Regione Emilia-Romagna. Alla quale però Rimini non aderisce non coincidendo l’oggetto delle prestazioni previste con quelle richieste e disponendo l’ennesima proroga del servizio a Enel Sole in attesa del possibile futuro affidamento alla società “in house” Anthea, previa valutazione di convenienza da effettuarsi entro il 30 giugno 2025. Con l’opzione, in caso negativo, di ricorrere all’evidenza pubblica.

I giudici del ricorso, al termine dell’udienza pubblica dello scorso 5 dicembre, non accolgono le censure della ricorrente per il mancato affidamento quale aggiudicataria della convenzione accordo quadro Consip Geip. Infatti la “tendenziale obbligatorietà” viene meno con “la non piena fungibilità delle prestazioni richieste”. Ed è lo stesso responsabile della Consip, precisa la sentenza, “ad aver attestato la non coincidenza tra le prestazioni richieste dall’amministrazione e quelle oggetto della convenzione”, non ricomprendendo la gestione dei semafori e l’acquisto e la gestione dell’energia e solo in parte l’implementazione della smart city.

Infondata risulta anche la contestazione sulla mancata conclusione da parte del Comune del procedimento di project, dato che lo stesso Tar nel 2023 ha annullato tutti gli atti impugnati del procedimento. I giudici accolgono invece il ricorso contro la proroga del servizio, che “può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l’interruzione delle attività” e “per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica”.

Quella concessa dal Comune nel 2024, invece, si legge nella sentenza, “nonostante sia stata preceduta da ben sette altre proroghe in pendenza del contenzioso inerente il procedimento di project financing, peraltro mal gestito dall’Amministrazione, non si è curata del contestuale avvio, come richiesto, della procedura di affidamento limitandosi ad esprimere una mera opzione per il modello in house, di fatto rinviando di ben 12 mesi la decisione”.

Insomma, conclude il Tar, l’opzione per l’affidamento in house invece del ricorso al mercato avrebbe dovuto essere “da subito assistita dalla dimostrazione di tutti i presupposti richiesti e in particolare dalla maggior convenienza per la collettività”. Da qui l’accoglimento in parte del ricorso di Edison next government.

(Agenzia DIRE)