HomePoliticaMario Ferri su concessioni spiagge: “Gli indennizzi vengano stabiliti dagli enti locali”

"Procedura Ue e concessioni balneari: problemi ancora aperti per un settore di assoluta rilevanza"


Mario Ferri su concessioni spiagge: “Gli indennizzi vengano stabiliti dagli enti locali”


27 Ottobre 2024 / Redazione

Mario Ferri, noto dottore commercialista riminese ex assessore al bilancio del Comune di Rimini interviene sulle concessione demaniali turistiche.

“Il Consiglio di Stato in seduta plenaria ribadisce il principio che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica., in conformità alla Direttiva Comunità Europea 12/12/2006, n.123.

Occorre però rilevare che Il Consiglio di Stato nelle motivazioni della suddetta sentenza avverte la necessità che la soggettività pubblica crei certezze giuridicamente rilevanti per i terzi.

Il quadro normativo certo non esiste, in quanto il recente D.L. 16 settembre 2024 è confuso e incompleto, di conseguenza, l’Ente locale nell’eventuale gara dovrebbe colmare il vuoto legislativo con il ricorso ai principi generali, dettati dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Nella situazione attuale, l’avvio delle gare per la concessione dei servizi turistico-balneari darebbe origine a un ampio contenzioso, a pregiudizio della qualità dei servizi balneari e dell’immagine dei singoli Enti locali.

Fatta la suddetta premessa, la relazione, dopo avere brevemente trattato la concessione amministrativa e il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), commenta le ricorrenti proroghe, la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2005, la Direttiva Comunità Europea n.123/2006, la sentenza del Consiglio di Stato in seduta plenaria n.16/20219, fino al recente D.L. 131/2024.

In particolare, sono commentati la sentenza del Consiglio di Stato e il D.L. 131/2024, con una dettagliata critica sui contenuti e sulle significative omissioni, fra le quali la quantificazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente.

Un particolare rilievo è riservato alla “regolazione” del servizio da parte dell’Ente locale, funzione ignorata dal D.L. 131/2024 e che, per i controlli necessari, costituisce la “tutela della concorrenza”, come da sentenza della Corte Costituzionale del 27/07/2004, n.272.

E’ necessario, nell’attuale situazione, attendere la legge di conversione del decreto, con l’auspicio che sia concretamente previsto un criterio oggettivo per la quantificazione dell’indennizzo al concessionario uscente e che siano colmati i vuoti giuridici per potere avviare la procedura di selezione del concessionario.

La quantificazione dell’indennizzo al concessionario uscente costituisce un rilevante aspetto da inserire nel bando di gara, per cui a chiusura della relazione, è esposta un’ipotesi del criterio di valutazione dell’indennizzo in termini praticabili ed oggettivi.”