HomeCronaca“Non ha possibilità di aprire altrove”: TAR annulla chiusura di sala giochi a Riccione

Il provvedimento era stato preso dal Comune nel 2019 perchè posizionata in un’area non conforme alle norme sulla distanza dai “luoghi sensibili”


“Non ha possibilità di aprire altrove”: TAR annulla chiusura di sala giochi a Riccione


18 Dicembre 2023 / Redazione

“Senza una possibile delocalizzazione all’interno del territorio comunale i criteri distanziometrici non possono causare la chiusura di un’attività”. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar Emilia-Romagna, che ha accolto il ricorso di una sala giochi del comune di Riccione, alla quale era stata imposta la chiusura nel 2019 in quanto posizionata in un’area non conforme alle normative regionali sulla distanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”: la norma del 2013, infatti, impone che ci siano almeno 500 metri a separare sale giochi e spazi come istituti scolastici, centri sportivi o, come in questo caso, edifici di culto.

Lo riporta Agipronews, specificado che la parte ricorrente ha richiesto una “perizia di verificazione” rispetto ad una precedente indagine eseguita da un architetto per conto del comune, il quale aveva individuato nel territorio comunale una pressoché totale assenza di aree fornite di denominazione “d5”, adatte a ospitare “attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto”, confermando però l’effetto espulsivo in virtù “dell’esistenza di aree (seppur in zone periferiche), pur essendo esse incompatibili in concreto con l’attività di sala bingo gestita dalla ricorrente”. La verifica della parte ricorrente ha, di fatto, confermato l’assenza di aree idonee all’interno del Comune di Riccione, circostanza che ha spinto il Tribunale Amministrativo a riconsiderare la decisione della Giunta Comunale.

Anche ammettendo la possibilità che l’attività possa essere insediabile in un’area di tipo “d4” (sale gioco ammesse solo nelle unità delizie in essere), dalla verifica sul piano regolatore è emersa la copertura di un’area di appena l’1,7% del territorio comunale, che esclude dunque un effetto espulsivo all’interno dello stesso. Le contingenze di tipo territoriale, dunque, hanno spinto il Tar ad accogliere i ricorsi in quanto, tramite le norme sul distanziometro “non è possibile impedire l’esercizio di una attività economica peraltro già in essere e del tutto lecita, per quanto foriera di possibili pregiudizi per la salute della popolazione”.