Rimini, cambia destinazione, senza permesso, da albergo a residenza. Il Comune lo sanziona con un milione e seicentomila euro
3 Dicembre 2024 / Redazione
Ci ha provato in tutti i modi l’intestatario della società Golden, difesa dagli avvocati Giuseppe Nicolò e Federico Tedeschini, società che detiene la proprietà di un immobile in via Fano 8 a Bellariva di Rimini, per risolvere il cambio di destinazione da albergo ad appartamenti senza l’autorizzazione da parte del Comune. Alla fine, anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 25 novembre scorsi, gli ha dato torto. La sanzione stabilito dal Comune di Rimini 1,6 milioni di euro è corretta e proporzionata.
Per capire il motivo di una “stangata” simile da parte del Comune occorre fare un passo indietro.
- Con concessione in sanatoria prot. 8594 del 18 agosto 1998 il Comune autorizzava il cambio di destinazione d’uso da residenziale ad alberghiero dell’immobile sopra indicato
- In data 31 dicembre 2002 Golden s.r.l. comunicava la cessazione dell’attività di albergo-pensione estiva e, in data 27 febbraio 2004, presentava istanza di condono per opere consistenti in “ristrutturazione interna senza apportare modifiche alle strutture portanti dell’edificio”, con ripristino dell’originaria destinazione d’uso residenziale
- Con provvedimento del 29 aprile 2011 il Comune di Rimini respingeva la domanda di condono ( 15 domande di condono ter), comunicando che “gli illeciti edilizi non sanati saranno oggetto di provvedimento repressivo ai sensi del Titolo I della L.R. 21.10.2004 n. 23”.
- La società chiedeva di pagare, in alternativa alla demolizione, la sanzione pecuniaria determinata, ai sensi degli artt. 14 l.r. 23/2004 e 33 d.P.R. 380/2001, in base ai valori OMI.
- Il Comune di Rimini, accertata l’impossibilità di ripristino delle opere senza pregiudizio per la parte legittimamente edificata e interpellata la Commissione per il calcolo del valore agricolo medio, notificava a Golden l’ingiunzione di pagamento di euro 1.600.000,00.
Con ricorso di primo grado Golden chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria per motivi di forma nella determinazione della sanzione. Il Tar dell’Emilia Romagna li respingeva tutti i motivi di ricorso proposti dalla società. La società è stata condannata alle apese processuali.
La Golden s.r.l. ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che a febbraio ha sospeso il pagamento della sanzione in attesa del giudizio di merito.
La società Golden si è appellata al Consiglio di Stato per l’annullamento della delibera del Comune di Rimini sostenendo che erano stata violata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I giudici hanno sostenuto che la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, ivi compresa la c.d. fiscalizzazione dell’abuso, non rientra tra quelle di competenza dell’Unione. Il Consiglio di Stato ha ribadito i principi generali dell’Unione Europea sostenendo che non vi è nessuna violazione compresa la proporzionalità della sanzione.
Nel respingere il ricorso della società Golden il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è stata disposta su richiesta di Golden che ha evitato, in tal modo, di perdere la proprietà di un bene di valore notevolmente superiore all’importo della sanzione, proprio in applicazione del principio di proporzionalità di cui ora lamenta la violazione, trattandosi di un immobile trasformato in una palazzina con 20 appartamenti residenziali, con modifiche interne nella distribuzione degli appartamenti, rifacimento delle facciate e contestuale coibentazione delle pareti di tamponamento esterno”. Inoltre “l’art. 33 d.P.R. 380/2001 prevede una sanzione in misura proporzionata all’aumento del valore dell’immobile derivante dall’abuso, da determinarsi secondo criteri ivi predeterminati, la cui legittimità non è contestata dall’appellante se non sotto il limitato profilo di una sproporzione intesa in senso assoluto.”
Ora la società Golden dovrà pagare la sanzione.