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Inammissibili i ricorsi presentati da Romagna Giochi, società titolare di due locali


Rimini, le sale slot chiuse dal Comune perdono al Tar


6 Novembre 2023 / Redazione

Con sentenza pubblicata lo scorso 2 novembre il Tar dell’Emilia Romagna (prima sezione) ha dichiarato inammissibili i tre ricorsi (poi unificati) presentati da Romagna Giochi s.r.l, società titolare di due sale gioco nel territorio comunale di Rimini, in viale Principe Piemonte 6 e viale Regina Elena 25.  

 Con il ricorso si chiedeva di dichiarare illegittimi e quindi annullare gli atti assunti sia dal Comune di Rimini sia dal Questore della Provincia di Rimini volti rispettivamente ad applicare il divieto di esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito in ottemperanza alla legge regionale in materia e conseguentemente a revocare la licenza delle sale gioco in questione (ex art. 88 t.u.l.p.s.).  

Nello specifico, la società ha impugnato le delibere approvate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale che, recependo le direttive della Regione Emilia Romagna in merito al contrasto al gioco d’azzardo, ha introdotto una mappatura dei cosiddetti “luoghi sensibili”. La normativa infatti prevede il divieto di esercizio di attività sale giochi e sale scommesse nel raggio di 500 metri dai questi luoghi (istituti scolastici, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori), che devono quindi essere delocalizzate. 

Il ricorso di Romagna Giochi era rivolto come parte “contro interessata” anche nei confronti della Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Marina Centro. La chiesa sorge infatti a meno di 500 metri dalla sala gestita da Romagna Giochi in viale Regina Elena 25. Sempre come parte “contro interessata”, sono citate nel ricorso (ma non sono costituite in giudizio) la Scuola Primaria Griffa, che come la parrocchia ricade nei 500 metri dalla sala di viale Regina Elena, e la scuola Infanzia Paritaria Don Masi, vicina alla sala attiva in viale Principe Piemonte.  

Nella sentenza il Tar evidenzia “il carattere del tutto vincolato dei provvedimenti in esame, alla stregua di una decadenza non potendo il Questore mantenere una licenza relativa ad attività non più consentita per effetto della normativa in tema di c.d. distanziometro, ritenuta conforme a Costituzione (…), compatibile con la normativa euro unitaria (..) e mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno c.d. della ludopatia”.  

 Il Tar quindi sentenzia “l’inammissibilità dei ricorsi in esame per carenza di interesse per mancata rituale impugnazione delle suindicate presupposte deliberazioni”. La parte ricorrente infatti, “una volta conosciuti i provvedimenti di mappatura, accettatone consapevolmente gli effetti immediatamente e direttamente lesivi”, si è limitata “a chiedere la proroga del termine di chiusura al fine di poter delocalizzare la propria attività in altro locale senza muovere alcuna contestazione nei confronti del suindicato sistema del c.d. distanziometro previsto dalla normativa regionale”.  

 Anche soffermandosi sulla sola delibera di Consiglio Comunale n.9/2021 (la variante al RUE) “anche a voler aderire alla tesi dei periti della ricorrente secondo cui l’indice di insediabilità nei sub-ambiti ASP1 sarebbe pari allo 0%, tesi invero puntualmente confutata dall’Amministrazione, l’effetto espulsivo è semmai da individuare nelle precedenti delibere G.C. del 2017 e del 2019, conosciute nel gennaio 2020, che Romagna Giochi non ha tempestivamente impugnato”. Deliberazioni comunali che il Tar sottolinea come siano “strettamente attuative degli stringenti limiti distanziali contenuti nel co. 2-bis dell’art.6 della legge regionale n. 5/2013”.  

 Il Tar ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese legali in favore del Comune di Rimini e del Ministero dell’Interno.