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"Irrilevanti procedure di project in corso, la presenza o meno della scarsità delle risorse"


Tar Lazio: “Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime sono illegittime e vanno disapplicate”


15 Novembre 2024 / Roberto Biagini

Importante sentenza del Tar Lazio (Sezione staccata di Latina, n. 728-2024 del 14.11.2024) che ha accolto l’ennesimo ricorso dell’A.G.C.M. avete ad oggetto questa volta l’annullamento della delibera della Giunta Comunale di Gaeta n. 179-2023 con la quale venina differita la “la scadenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative al 31/12/2024”.

La pronuncia presenta degli spunti giuridici interessanti per alcuni enunciati che ci prestiamo brevemente a riassumere.

Innanzitutto ribadisce che “ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione per determinare la non applicabilità della direttiva 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri”. E già questa statuizione ripropone l’applicabilità, piena diretta ed incondizionata della Direttiva Bolkestein nel nostro ordinamento. La motivazione poi prosegue declinando in tema di proroghe quello che è a tutti gli effetti il leitmotiv di una giurisprudenza ormai consolidata, granitica: “la disapplicazione della proroga in argomento si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della direttiva 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare”.  

Il Collegio si mostra ulteriormente categorico (e anche su questo punto in linea con una giurisprudenza altrettanto consolidata) nell’ affermazione della irrilevanza, per quanto concerne la statuizione della illegittimità della proroga oggetto del contenzioso, sia della tanto sbandierata, mappatura “farlocca” delle risorse, che avrebbe dovuto essere, a dire della politica e dell’ associazionismo balneare la panacea per la risoluzione di tutti i problemi, che dell’ auspicato riordino della materia: “l’applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della “scarsità” della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano. Anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti. Per argomentare in tale direzione il Tar Latina ha ripreso sia la sentenza della Corte di Giustizia C-348/22 (Comune di Ginosa), che le ultime recenti sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4480 e 4481 del 20 maggio 2024;

Altre questioni che vengono affrontante riguardano alcuni aspetti procedurali che le parti in lite hanno prospettato al Collegio accompagnati con richieste di rinvio dell’udienza di discussione, ma che esso ha ritenuto irrilevanti (e quindi ha disatteso) ai fini della decisione in quanto non  “costituiscono fattispecie idonee ad influire sulla permanenza dell’interesse dell’Autorità ricorrente a reagire avverso una delibera (come quella all’esame), che ha prorogato in via automatica e generalizzata le concessioni demaniali marittime in essere, in forza di disposizioni normative contrastanti con il diritto unionale”  . Infatti giudici amministrativi hanno ritenuto di non prendere in considerazione ai fini della pronuncia “la delibera di Giunta n. 143 del 19 giugno 2024 con la quale sono stati introdotti gli elementi di valutazione per l’individuazione dei criteri e requisiti utili e necessari per esperire i procedimenti per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive; alla predetta delibera sono stati allegati cinque estratti dal registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale, in cui si è dato atto della valutazione di pubblico interesse, con nomina a promotore dei rispettivi proponenti, di cinque proposte di project financing per la realizzazione, in concessione, di servizi e lavori di pubblico interesse, a fronte dello sfruttamento di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative .

Con lo stesso motivo di irrilevanza ai fini dell’oggetto del contendere, il Tar laziale ha ritenuto, in ogni caso, di non prendere in considerazione  la vigenza (al tempo della pronuncia datata 5 Novembre u.s.) del Decreto Legge “Fitto” (n. 131-2024) che come ricordiamo, ha prorogato l’ efficacia delle attuali concessioni demaniali marittime al 30.09.2027 e 31.03.2028, nonostante sia l’ A.G.C.M. che il Comune di Gaeta avessero chiesto congiuntamente il rinvio d’udienza in attesa della eventuale conversione.

E’ chiaro che, alla luce di altre pronunce dei tribunali amministrativi, che, di contro, in situazioni come questa di sopravvenienza abrogativa e/o sostitutiva di una nuova normativa rispetto alla precedente in base alla quale venivano adottati atti del tipo quelli impugnati nel caso in esame, dichiaravano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse all’ impugnazione proprio i ricorsi della stessa A.G.C.M. ( Tar Lecce n. 1223-2023), la presente sentenza che, invece, ritiene totalmente irrilevante (non applicandola) la proroga del decreto-legge  Fitto, apre senza dubbio scenari plumbei (come del resto già da molti giuristi pronosticato) anche per questa ennesima dilazione temporale all’ efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo artatamente prevista per evitare ancora una volta l’ espletamento pubbliche evidenze, trasparenti e aperte a tutti i competitors. Anzi, visto che il Tar Latina chiosa, a supporto delle proprie  argomentazioni, con il richiamo alla sorte subita dalle più recenti proroghe legislative mettendole tutte in file nel salire le scale del patibolo della disapplicazione sancita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia,  si può essere facili profeti nell’ anticipare che la stessa sorte molto probabilmente  toccherà al “Decreto Legge Fitto” una volta che la legge di conversione approvata recentemente dal Parlamento verrà promulgata e publicata in Gazzetta Ufficiale.

E la farsa tutta italiana continua senza vergogna. 

Roberto Biagini (Coordinamento Nazionale Mare Libero)

La sentenza